La persona che ha assistito a un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita in qualità di testimone. In particolare:
L'atto di intimazione per comparire quale testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale contiene gli estremi della causa per cui è stata ammessa la prova testimoniale, nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il testimone dovrà presentarsi per rendere la testimonianza.
Una persona citata come testimone ha l’obbligo di presentarsi al Giudice che ha disposto la citazione. La mancata presentazione senza un legittimo impedimento può comportare l’accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria e l’applicazione di una sanzione pecuniaria nonché la condanna alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Detta condanna è revocata con ordinanza dal Giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.
In quel caso, se per gravi e giustificati motivi, al testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilità della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax) alla cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione oppure, nel caso di processo civile, contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione. Nel caso di processo civile, se il luogo di residenza è distante dal Tribunale in cui si deve testimoniare, il testimone può comunicare la preferenza ad essere sentito, per prova delegata, presso il Tribunale del luogo di residenza.
La persona citata come persona offesa non è obbligata a intervenire in udienza davanti al Giudice.
Il testimone non residente nel Comune di Marsala ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.
Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, preventivamente autorizzate dal P.M. titolare del procedimento, la persona informata sui fatti chiamata a rendere dichiarazioni durante le indagini, di fronte al P.M. o alla Polizia Giudiziaria a tal fine delegata, presenta entro 100 giorni (pena la decadenza del rimborso) apposita richiesta di rimborso, unitamente alla seguente documentazione in originale:
La persona informata sui fatti che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la dichiarazione, alla persona informata sui fatti sarà rilasciata, a cura della segreteria del P.M., una certificazione della sua comparizione.
Le spese di viaggio spettanti alla persona informata sui fatti non residenti citati a richiesta del P.M. titolare del procedimento sono quantificate dal funzionario responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico del mod. 1/AS/G – Spese di Giustizia della Procura della Repubblica di Marsala. Le modalità di richiesta restano le stesse.
La richiesta di liquidazione delle spese di viaggio è presentata all’ufficio del Front Office della Procura della Repubblica o mediante l’utilizzo della apposita piattaforma informatica accessibile dal sito https://lsg.giustizia.it/
Esente
30 giorni